
Condominio, il venditore deve pagare i lavori deliberati prima del rogito
Per la Cassazione le spese di ristrutturazione restano in capo al vecchio proprietario. Non conta che le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate dopo il contratto
I lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell’appartamento al momento in cui i lavori vennero deliberati; pertanto, in caso di compravendita di un appartamento condominiale posteriore a detta deliberazione, se i lavori vengano eseguiti e pagati dopo la stipula del contratto di compravendita, se ne deve far carico il venditore. È quanto deciso dalla Cassazione nell’ordinanza 11199 del 28 aprile 2021.
La decisione
Secondo la Cassazione, quando dal condominio sia decisa l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio e, dopo la delibera assembleare condominiale che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare, i costi di detti lavori gravano su chi era proprietario al momento dell’approvazione della delibera, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita.
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