Dal 4 luglio 2006 la vendita di veicoli può avvenire senza l’intervento del notaio, anche per quanto riguarda i veicoli usati.
Chi sceglie di acquistare o vendere un veicolo senza l’intervento del notaio, però, rinuncia a una tutela importante. Senza il notaio, infatti, l’acquirente perde ogni garanzia circa l’effettivo acquisto del veicolo.
Il notaio, quando autentica la firma del venditore sull’atto di vendita del veicolo, ne verifica preventivamente, oltre all‘identità, la capacità giuridicae, quando si tratta di enti o società, della presenza dei necessari poteri in capo all’amministratore, e la sua qualità di proprietario. Da ricordare anche che mentre il notaio è responsabile di ogni suo atto ed è sottoposto a continui controlli, la nuova legge non ha individuato le responsabilità di chi autentica queste firme, ad esempio nelle agenzie automobilistiche o uffici comunali, e le sanzioni per gli errori eventualmente commessi.
Ricordiamo che la categoria degli autoveicoli, che comprende autovetture, autocarri, motocicli e rimorchi, è caratterizzata dalla registrazione in un registro pubblico (il pubblico registro automobilistico, meglio noto come Pra), che consente di individuarne con certezza i proprietari. L’iscrizione al Pra tutela in primo luogo il proprietario, dato che impedisce a chiunque altro di trasferire legalmente la proprietà dell’autoveicolo, pur avendone il possesso, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri beni mobili.
La possibilità di verificare con certezza la proprietà di un autoveicolo, inoltre, non serve solo a tutelare il proprietario. Consente anche, e soprattutto, alle forze dell’ordine di individuare il responsabile delle violazioni commesse per mezzo dell’autoveicolo o servendosi di esso, a partire dal semplice incidente stradale fino ad arrivare ai reati più gravi. Anche sotto questo aspetto, dunque, è importante che i dati presenti nel pubblico registro siano attendibili e difficilmente falsificabili.