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TUTELA DEL PATRIMONIO

VINCOLI DI DESTINAZIONE E TRUST

Per vincolo di destinazionesi intende ad esempio l’atto con cui i genitori vincolano un dato edificio ad abitazione del figlio disabile; oppure l’atto con il quale il proprietario di una villa con un grande parco, destina il parco ad ospitare l’annuale festa patronale degli abitanti di quel territorio.

In entrambi i casi, il vincolo serve a preservare nel tempo la destinazione che è stata volutae a renderla insensibile rispetto alle vicende giuridiche nelle quali il bene vincolato incorrerà (ad esempio in caso di sua vendita o di sua trasmissione ereditaria).

Il disegno ipotizzato non ha però avuto, almeno finora, gli effetti sperati, in quanto l’istituzione di vincoli di destinazione (che ha comunque una sua dignità e un suo non indifferente perimetro di utilizzo) è limitata a un numero ristretto di casi e che il trust rimane ancora la strumentazione preferita.

Il vincolo di destinazione e il trust, tra l’altro, sono istituti appartenenti alla stessa “famiglia”, in quanto, in effetti, il trustaltro non è che una specie del genere dei “vincoli di destinazione”: con questa espressione infatti si intende l’atto con il quale una parte di questi rapporti vengono isolati dal resto, per essere appunto finalizzati a una certa destinazione.

Da questa finalizzazione deriva dunque l’effetto segregativo dei beni “destinati” rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto: mentre questi ultimi hanno la loro sorte “ordinaria” (ad esempio: si trasmettono agli eredi in caso di morte del loro titolare; sono aggredibili dai suoi creditori; eccetera), il vincolo impresso sui beni “destinati” comporta che essi sono invece dedicati alla realizzazione dello scopo di destinazione: ad esempio, sono pignorabili solo dai creditori che hanno maturato i loro crediti nell’esercizio dell’attività di destinazione.

L’AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

 Il contratto di affidamento fiduciarioè quel contratto con il quale un soggetto, l’affidante fiduciario, concorda con un altro soggetto, l’affidatario fiduciario, di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti, detti Beneficiari.

L’affidatario fiduciario ha il compito di attuare un determinato programma, al termine del quale i Beneficiari riceveranno i beni liberi da vincoli.

Esso rappresenta un alternativa al trust e all’atto di destinazione, offrendo un meccanismo generale di segregazione alternativo e di facile conduzione. Infatti nel contratto di affidamento fiduciario i beni sono modificabili: è l’attività compiuta sui beni (il programma) ed essere vincolata e non i beni stessi e l’affidatario ha quindi ampio spazio di manovra nella gestione e nell’amministrazione di questi.

Nel contratto di affidamento fiduciario, l’affidatario riceve, relativamente ai beni oggetto del programma, un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, diritto che non corrisponde in alcun modo ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione. Tali beni risultano segregati rispetto al suo patrimonio personale e quindi eventuali creditori non potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.

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